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LE LINEE GUIDA

DM  12 luglio 2011   attuativo della Legge  8 ottobre 2010, nº 170

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4. Le Istituzioni scolastiche assicurano l’impiego degli opportuni strumenti compensativi, curando particolarmente l’acquisizione, da parte dell’alunno e dello studente, con DSA delle competenze per un efficiente utilizzo degli stessi.

5. L’adozione delle misure dispensative è finalizzata ad evitare situazioni di affaticamento e di disagio in compiti direttamente coinvolti dal disturbo, senza peraltro ridurre il livello degli obiettivi di apprendimento previsti nei percorsi didattici individualizzati e personalizzati.

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c.2       Le Istituzioni scolastiche adottano modalità valutative che consentono all’alunno o allo studente con DSA di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, mediante l’applicazione di misure che determinino le condizioni ottimali per l’espletamento della prestazione da valutare – relativamente ai tempi di effettuazione e alle modalità di strutturazione delle prove riservando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati all’abilità deficitaria

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Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento,   allegate al decreto attuativo

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1.3 La discalculia

La discalculia riguarda l’abilità di calcolo, sia nella componente dell’organizzazione della

cognizione numerica (intelligenza numerica basale), sia in quella delle procedure esecutive e del

calcolo.

Nel primo ambito, la discalculia interviene sugli elementi basali dell’abilità numerica: il

subitizing (o riconoscimento immediato di piccole quantità), i meccanismi di quantificazione, la

seriazione, la comparazione, le strategie di composizione e scomposizione di quantità, le strategie di

calcolo a mente.

Nell’ambito procedurale, invece, la discalculia rende difficoltose le procedure esecutive per lo

più implicate nel calcolo scritto: la lettura e scrittura dei numeri, l’incolonnamento, il recupero dei

fatti numerici e gli algoritmi del calcolo scritto vero e proprio.

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La scuola secondaria richiede agli studenti la piena padronanza delle competenze strumentali (lettura, scrittura e calcolo), l’adozione di un efficace metodo di studio e prerequisiti adeguati all’apprendimento di saperi disciplinari sempre più complessi; elementi, questi, che possono mettere in seria difficoltà l’alunno con DSA, inducendolo ad atteggiamenti demotivati e rinunciatari. Tali difficoltà possono essere notevolmente contenute e superate individuando

opportunamente le strategie e gli strumenti compensativi nonché le misure dispensative

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4.3.3. Area del calcolo

Riguardo alle difficoltà di apprendimento del calcolo e al loro superamento, non è raro imbattersi in studenti che sono distanti dal livello di conoscenze atteso e che presentano un’ impotenza appresa, cioè un vero e proprio blocco ad apprendere sia in senso cognitivo che motivazionale.

Sebbene la ricerca non abbia ancora raggiunto dei risultati consolidati sulle strategie di potenziamento dell’abilità di calcolo, si ritengono utili i seguenti principi guida:

 

  • gestire, anche in contesti collettivi, almeno parte degli interventi in modo individualizzato;
  • aiutare, in fase preliminare, l’alunno a superare l’impotenza guidandolo verso l’ esperienza della propria competenza;
  • analizzare gli errori del singolo alunno per comprendere i processi cognitivi che sottendono all’ errore stesso con intervista del soggetto; [sottolineatura di chi scrive]
  • pianificare in modo mirato il potenziamento dei processi cognitivi necessari.

In particolare, l’analisi dell’errore favorisce la gestione dell’insegnamento.

uttavia, l’unica classificazione degli errori consolidata nella letteratura scientifica al

riguardo si riferisce al calcolo algebrico:

 

  • errori di recupero di fatti algebrici;
  • errori di applicazione di formule;
  • errori di applicazione di procedure;
  • errori di scelta di strategie;
  • errori visuospaziali;
  • errori di comprensione semantica.

L’analisi dell’errore consente infatti di capire quale confusione cognitiva l’allievo abbia consolidato in memoria e scegliere, dunque, la strategia didattica più efficace per l’eliminazione dell’errore e il consolidamento della competenza.

Riguardo agli strumenti compensativi e alle misure dispensative, valgono i principi generali secondo cui la calcolatrice, la tabella pitagorica, il formulario personalizzato, etc. sono di supporto ma non di potenziamento, in quanto riducono il carico ma non aumentano le competenze.

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Forme adeguate di verifica e di valutazione.

La valutazione deve concretizzarsi in una prassi che espliciti concretamente le modalità di differenziazione a seconda della disciplina e del tipo di compito, discriminando fra ciò che è espressione diretta del disturbo e ciò che esprime l’impegno dell’allievo e le conoscenze effettivamente acquisite.

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6.3 Il Referente di Istituto

Le funzioni del “referente” sono, in sintesi, riferibili all’ambito della sensibilizzazione ed approfondimento delle tematiche, nonché del supporto ai colleghi direttamente coinvolti nell’applicazione didattica delle proposte.

Il referente che avrà acquisito una formazione adeguata e specifica sulle tematiche, a seguito di corsi formalizzati o in base a percorsi di formazione personali e/o alla propria praticaesperienziale/didattica, diventa punto di riferimento all’interno della scuola ed, in particolare, assume, nei confronti del Collegio dei docenti, le seguenti funzioni:

 

  • fornisce informazioni circa le disposizioni normative vigenti;
  • fornisce indicazioni di base su strumenti compensativi e misure dispensative al fine di realizzare un intervento didattico il più possibile adeguato e personalizzato;
  • collabora, ove richiesto, alla elaborazione di strategie volte al superamento dei problemi nella classe con alunni con DSA;
  • offre supporto ai colleghi riguardo a specifici materiali didattici e di valutazione;
  • cura la dotazione bibliografica e di sussidi all’interno dell’Istituto;
  • diffonde e pubblicizza le iniziative di formazione specifica o di aggiornamento;
  • fornisce informazioni riguardo alle Associazioni/Enti/Istituzioni/Università ai quali poter fare riferimento per le tematiche in oggetto;
  • fornisce informazioni riguardo a siti o piattaforme on line per la condivisione di buone pratiche in tema di DSA;
  • funge da mediatore tra colleghi, famiglie, studenti (se maggiorenni), operatori dei servizi sanitari, EE.LL. ed agenzie formative accreditate nel territorio;
  • informa eventuali supplenti in servizio nelle classi con alunni con DSA.

Il Referente d’Istituto avrà in ogni caso cura di promuovere lo sviluppo delle competenze dei colleghi docenti, ponendo altresì attenzione a che non si determini alcun meccanismo di “delega” né alcuna forma di responsabilizzazione, ma operando per sostenere la “presa in carico” dell’alunno e dello studente con DSA da parte dell’insegnante di classe.

La nomina del referente di Istituto per la problematica connessa ai Disturbi Specifici di Apprendimento non costituisce un formale obbligo istituzionale ma è demandata alla autonomia progettuale delle singole scuole. Esse operano scelte mirate anche in ragione dei bisogni emergenti nel proprio concreto contesto operativo, nella prospettiva di garantire a ciascun alunno le migliori

condizioni possibili, in termini didattici ed organizzativi, per il pieno successo formativo.

Laddove se ne ravvisi l’utilità, per la migliore funzionalità ed efficacia dell’azione formativa, la nomina potrà essere anche formalizzata, così come avviene per numerose altre figure di sistema (funzioni strumentali) di supporto alla progettualità scolastica.

INDICAZIONI NORMATIVE SULLA VALUTAZIONE

LEGGE 170/2010

Art. 5 Misure educative e didattiche di supporto , comma 4

 Agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all’università nonché gli esami universitari

DPR 22 giugno 2009 , n. 122 Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni

Art. 10.

Valutazione degli alunni con difficoltà specifica di apprendimento (DSA)

1. Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo

dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell’attività didattica e delle prove di esame, sono adottati, nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, gli strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei.

2. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

 

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